Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio
⛑️ Abbiamo resistito, per conto di una azienda alla richiesta risarcitoria di oltre 350.000,00 euro da parte di un lavoratore che sosteneva di aver subito un'infortunio sul lavoro; il giudice ha accolto la nostra eccezione di condotta abnorme, rigettando la domanda risarcitoria in quanto il dipendente "ha proceduto nel caso di specie con un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo che gli era stato assegnato, creando condizioni di rischio altrimenti inesistenti"
Il Tribunale di Vibo Valentia con sentenza 44/25 del 3.02.2025 ha rigettato la richiesta di revocatoria della curatela fallimentare nei confronti di un nostro assistito, relativa a crediti di lavoro riscossi coattivamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro e pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento.
La fattispecie è disciplinata dalla Legge Fallimentare, applicabile ratione temporis.
Il Giudice, in accoglimento della nostra tesi difensiva, precisa che l'esenzione dalla revocatoria non distingue tra lavoratori ancora in forza all’azienda e lavoratori cessati.
La pronuncia sovverte un orientamento di merito che si era sviluppato presso lo stesso Tribunale.
Annullata la sanzione disciplinare conservativa (sospensione) che era stata comminata ad una nostra assistita sulla base di diversi addebiti
Con riferimento a quello più significativo, relativo ad una discussione con il datore di lavoro, il Tribunale afferma che ai fini disciplinari il fatto vada contestualizzato e non abbia caratteri di gravità, in quanto la condotta "non è caratterizzata da ingiuria o uso di espressioni irriguardose ed è tenuta in un contesto che oggettivamente non è stato originato dalla lavoratrice". Rispetto ad un ulteriore fatto riportato nel provvedimento sanzionatorio ma non nella contestazione disciplinare, viene ribadito il principio di immutabilità di quest'ultima
Con sentenza n. 108/2024, pubblicata il 19.06.2024, il Tribunale di Trieste, sezione lavoro, ha accolto l'opposizione a ordinanza ingiunzione che l'INPS aveva emesso nei confronti di un artigiano assistito dal nostro Studio.
In particolare il Giudice ha dichiarato nullo l'avviso di addebito in quanto l'indicazione del periodo di riferimento dei contributi richiesti è prescritta a pena di nullità e cristallizza l'oggetto della pretesa, sicchè l'erronea indicazioni del periodo comporta la nullità del provvedimento dell'INPS. Nella fattispecie è stata ritenuta altresì inammissibile la domanda giudiziale di accertamento di una diversa somma proposta dall'ente previdenziale.
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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore
al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato
dal Comune di Trieste
Il Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, ha accertato la natura discriminatoria della previsione della cittadinanza italiana come requisito generale di inserimento nelle graduatorie di terzia fascia di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, ordinando all'amministrazione resistente di inserire la ricorrente nelle citate graduatorie di terza fascia per il triennio 2011-2014.
Il Giudice ha pertanto dichiarato illegittimo il requisito della cittadinanza italiana, riconoscendo parità di accesso al pubblico impiego anche per i cittadini non comunitari.

