Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio
Con recente sentenza il Giudice del Lavoro di Trieste ha disapplicato la collocazione in cassa integrazione di una lavoratrice che dal febbraio 2013 non aveva ricevuto alcuna rotazione con gli altri dipendenti di pari professionalità. La lavoratrice si era infatti rivolta a questo studio lamentando sia la sua individuazione quale persona da collocare in cassa integrazione frutto di una discriminazione, sia la mancata rotazione. Ne è conseguita la condanna della società datrice di lavoro a corrispondere alla ricorrente l'intera retribuzione che avrebbe percepito se non fosse mai stata collocata in CGIS.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, ha accertato la natura discriminatoria della previsione della cittadinanza italiana come requisito generale di inserimento nelle graduatorie di terzia fascia di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, ordinando all'amministrazione resistente di inserire la ricorrente nelle citate graduatorie di terza fascia per il triennio 2011-2014.
Il Giudice ha pertanto dichiarato illegittimo il requisito della cittadinanza italiana, riconoscendo parità di accesso al pubblico impiego anche per i cittadini non comunitari.
La sentenza è stata emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste a favore di un contribuente vistosi recapitare un avviso di addebito INPS a titolo di asserito omesso versamento di contributi previdenziali relativi ad un maggior credito accertato dall'Agenzia delle Entrate. In particolare il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste ha dichiarato l'insussistenza della pretesa creditoria dell'INPS in quanto la definizione tramite condono in sede tributaria della lite fiscale non determina la definitività della pretesa erariale.
Con la sentenza in oggetto la Corte d'Appello ha accolto la tesi difensiva apprestata per un'azienda che si era vista recapitare cartelle per debiti contributivi INPS per circa 90.000,00 euro e, a fronte della crisi e della contrazione di clientela, aveva deciso di operare un licenziamento per contenere i costi del personale. Le rimostranze del dipendente licenziato riguardavano la "prevedibilità" dell'esposizione debitoria in quanto le cartelle esattoriali giungevano per debiti maturati in passato. La tesi difensiva adottata da questa difesa ed accolta dalla Corte ha però evidenziato come solo con l'emissione della cartella di pagamento il debito assume consistenza e certezza e impone quindi al datore delle scelte gestionali tali da legittimare anche un licenziamento.
Una dipendente pubblica affetta da problemi di mobilità si è vista sanzionare come assenza ingiustificata la mancata presenza alla propria postazione lavorativa per motivi alla stessa non imputabili. La lavoratrice, infatti, nelle occasioni contestate si era regolarmente presentata enlla sede del Ministero dove operava, ma non aveva potuto raggiungere il piano corrispondente al proprio ufficio in quanto l'ascensore era in avaria e le condizioni fisiche non le permettevano di salire le scale.
Il Giudice del Tribunale di Trieste ha dichiarato l'illegittimità della sanzione, non condividendo la tesi datoriale secondo la quale la lavoratrice avrebbe potuto fruire di ferie o permessi o tentare comunque di salire le scale.

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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore
al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato
dal Comune di Trieste
Il Giudice marchigiano con sentenza del 4 marzo 2022 accoglie l'opposizione a sanzione amministrativa comminata ad un trasportatore comunitario che aveva eseguito un trasporto in regime di c.d. cabotaggio entro i 7 giorni dall'ingresso in Italia.
In particolare il Giudice, che nell'immediatezza dell'opposizione aveva già sospeso il fermo amministrativo sussitendone i requisiti di preiculum e fumus, rilevato che il ricorrente ha dimostrato attraverso idonea documentazione (tracciati gps e cmr) la data di ingresso in Italia il giorno antecedente a quello della sanzione, ha accolto la censura relativa al difetto di difesa in sede di accertamento per assenza di un interprete, tenuto conto che l'autista straniero non aveva potuto comprendere le richieste degli agenti al fine di esibire la documentazione necessaria, che era già a bordo del mezzo fermato.

