Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio                             

Opposizione avviso di addebito - Tribunale di Trieste, 19.06.2024

Con sentenza n. 108/2024, pubblicata il 19.06.2024, il Tribunale di Trieste, sezione lavoro, ha accolto l'opposizione a ordinanza ingiunzione che l'INPS aveva emesso nei confronti di un artigiano assistito dal nostro Studio.

In particolare il Giudice ha dichiarato nullo l'avviso di addebito in quanto l'indicazione del periodo di riferimento dei contributi richiesti è prescritta a pena di nullità e cristallizza l'oggetto della pretesa, sicchè l'erronea indicazioni del periodo comporta la nullità del provvedimento dell'INPS. Nella fattispecie è stata ritenuta altresì inammissibile la domanda giudiziale di accertamento di una diversa somma proposta dall'ente previdenziale.

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Mari sanzione e proporzionalità - Trib. Trieste, 29.05.2024

Il Tribunale di Trieste ha ridotto al minimo edittale la sanzione per lavoro irregolare, relativamente ad un periodo molto breve (una sola giornata) considerando i due parametri di riferimento: ovvero il numero dei lavoratori irregolari e la durata del loro illecito impiego (da un giorno a trenta giorni). Afferma il Giudice: Ebbene, nel caso di specie, fermo restando che si tratta di un solo lavoratore coinvolto, le evidenze di giudizio depongono per la necessità di ridurre al minimo edittale la sanzione da irrogare, in quanto l'Ispettorato, soggetto sul quale incombeva l'onere ex art. 2697 c.c., non ha nemmeno allegato, prima ancora che provato, l'impiego irregolare del lavoratore in questione per giornate ulteriori rispetto a quella nel quale è stato effettuato l'accertamento

Tribunale di Trieste n. 95/23 - diritto alla pensione

Con sentenza 95/2023 pubblicata il 13.07.2023 ilTribunale di Trieste - sezione lavoro - ha dichiarato illegittima "la riduzione dei periodi maturati sulla base del versamento del contributo minimo a fronte di un contestato maggior reddito del contribuente".

❗️Viene così riconosciuto in sede giudiziale il diritto della ricorrente, assistita dagli avvocati Matteo Belli e Francesca Marchetti, alla pensione con decorrenza dal 2019, anno in cui le era stata negata dall'ente hashtag#previdenziale, benché avesse sempre versato i contributi sul minimale contributivo nella gestione commercianti.

Corte d'Appello di Trieste - licenziamento e reintegra

Con sentenza pubblicata il 2 maggio 2024 la Corte d'Appello di Trieste, sezione lavoro conferma il diritto alla tutela reintegratoria in favore di una lavoratrice assistita dal nostro Studio.
La Corte ribadisce che nel caso in cui la recidiva assuma natura di elemento costitutivo della fattispecie disciplinare, la sua mancata preventiva contestazione comporti l'insussistenza del fatto contestato, con conseguente illegittimità del  licenziamento e accesso al rimedio della reintegra di cui all'art. 3 comma 2 del hashtag#JobsAct (d.lgs.23/15).

Lavoro nero - maxi sanzione

Con sentenza n. 179 pubblica il 27.03.2024 la Corte d'Appello di Trieste Sezione Lavoro ha ridotto la sanzione comminata dall'ITL ad una ha azienda assistita dal nostro Studio per due distinti periodi di lavoro di un collaboratore, ritenuto dipendente, senza la preventiva comunicazione di instaurazione dei rapporti.

Convengo 2023

lavoro-sportivo-opportunita-e-vincoli-183240

Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore

al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato

dal Comune di Trieste

News

Trasporto internazionale - responsabilità del vettore - Trib. Macerata, 21.03.2024

Nell'ipotesi di perdita del carico durante un trasporto, il vettore che agisca nei confronti del subvettore per il risarcimento del danno deve provare il danno effettivamente subito. Nel caso di specie una azienda, che aveva operato quale subvettore, da noi assistita, è stata tenuta indenne dalla richiesta risarcitoria di 90.000 euro formalizzata dala vettore, in quanto né il mittente, né il destinatario, né lo spedizioniere hanno chiesto ed ottenuto dal vettore un risarimento, sicchè quest'ultimo non ha titolo per chiedere di rivalersi per un pagamento che non ha effettuato e per danni che non ha risarcito e\o
subito.

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