Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio                             

Opposizione avviso di addebito - Tribunale di Trieste, 19.06.2024

Con sentenza n. 108/2024, pubblicata il 19.06.2024, il Tribunale di Trieste, sezione lavoro, ha accolto l'opposizione a ordinanza ingiunzione che l'INPS aveva emesso nei confronti di un artigiano assistito dal nostro Studio.

In particolare il Giudice ha dichiarato nullo l'avviso di addebito in quanto l'indicazione del periodo di riferimento dei contributi richiesti è prescritta a pena di nullità e cristallizza l'oggetto della pretesa, sicchè l'erronea indicazioni del periodo comporta la nullità del provvedimento dell'INPS. Nella fattispecie è stata ritenuta altresì inammissibile la domanda giudiziale di accertamento di una diversa somma proposta dall'ente previdenziale.

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Mari sanzione e proporzionalità - Trib. Trieste, 29.05.2024

Il Tribunale di Trieste ha ridotto al minimo edittale la sanzione per lavoro irregolare, relativamente ad un periodo molto breve (una sola giornata) considerando i due parametri di riferimento: ovvero il numero dei lavoratori irregolari e la durata del loro illecito impiego (da un giorno a trenta giorni). Afferma il Giudice: Ebbene, nel caso di specie, fermo restando che si tratta di un solo lavoratore coinvolto, le evidenze di giudizio depongono per la necessità di ridurre al minimo edittale la sanzione da irrogare, in quanto l'Ispettorato, soggetto sul quale incombeva l'onere ex art. 2697 c.c., non ha nemmeno allegato, prima ancora che provato, l'impiego irregolare del lavoratore in questione per giornate ulteriori rispetto a quella nel quale è stato effettuato l'accertamento

Tribunale di Trieste n. 95/23 - diritto alla pensione

Con sentenza 95/2023 pubblicata il 13.07.2023 ilTribunale di Trieste - sezione lavoro - ha dichiarato illegittima "la riduzione dei periodi maturati sulla base del versamento del contributo minimo a fronte di un contestato maggior reddito del contribuente".

❗️Viene così riconosciuto in sede giudiziale il diritto della ricorrente, assistita dagli avvocati Matteo Belli e Francesca Marchetti, alla pensione con decorrenza dal 2019, anno in cui le era stata negata dall'ente hashtag#previdenziale, benché avesse sempre versato i contributi sul minimale contributivo nella gestione commercianti.

Corte d'Appello di Trieste - licenziamento e reintegra

Con sentenza pubblicata il 2 maggio 2024 la Corte d'Appello di Trieste, sezione lavoro conferma il diritto alla tutela reintegratoria in favore di una lavoratrice assistita dal nostro Studio.
La Corte ribadisce che nel caso in cui la recidiva assuma natura di elemento costitutivo della fattispecie disciplinare, la sua mancata preventiva contestazione comporti l'insussistenza del fatto contestato, con conseguente illegittimità del  licenziamento e accesso al rimedio della reintegra di cui all'art. 3 comma 2 del hashtag#JobsAct (d.lgs.23/15).

Lavoro nero - maxi sanzione

Con sentenza n. 179 pubblica il 27.03.2024 la Corte d'Appello di Trieste Sezione Lavoro ha ridotto la sanzione comminata dall'ITL ad una ha azienda assistita dal nostro Studio per due distinti periodi di lavoro di un collaboratore, ritenuto dipendente, senza la preventiva comunicazione di instaurazione dei rapporti.

Convengo 2023

lavoro-sportivo-opportunita-e-vincoli-183240

Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore

al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato

dal Comune di Trieste

News

Trasporti Internazionali e ritardo - Tribunale di Udine - sentenza 79/2022

Con sentenza n. 79/2022 il Tribunale di Udine, aderendo alla tesi sostenuta dal nostro Studio Legale, ha confermato che in materia di trasporto internazionale, soggetta alla Convenzione di Ginevra del 19.05.1956, il termine decadenziale e prescrizionale per far valere il diritto al risarcimento dei danni dipendenti dall'esecuzione del trasporto opera anche per i danni da ritardo e non soltanto per i danni materiali al carico.

E'stato dunque riconosciuto il pieno diritto della Società di trasporto a vedersi riconosciuti i compensi per il trasporto eseguito, maggiorati dei costi accessori (di scorta per trasporto eccezionale) e degli interessi moratori ex dl 231/02, in quanto il mittente - condannato al pagamento - non avea fatto riserva nei termini di cui alla sopra indicata convenzione. Non è stato dunque neppure necessario vagliare i motivi e l'imputabilità del ritardo, poichè in assenza di tempestiva riserva ogni contestazione avversaria è risultata irrimediabilmente preclusa.

Si tratta di un importante arresto giurisprudenziale destinato a costituire precedente, in quanto la Giurisprudenza si era finora soffermata su ipotesi di danno al carico e di danno materiale, più che di decadenza in caso di mero ritardo sulle tempistiche prestabilite.

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