Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio                             

Crediti di lavoro e trattenute - Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, 13.04.2015

Le trattenute previdenziali, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore sono previste dall'art. 19 n. 218 del 1952 in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza: ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore). Ne consegue che è stata accolta la tesi difensiva volta ad ottenere la condanna al pagamento delle buste paga al lordo di trattenute e contributi in caso di ritardo nell'erogazione.

Illegittima la cassa integrazione e la mancata rotazione del dipendente - Tribunale di Trieste Sezione Lavoro, sentenza del 19.09.2014

Con recente sentenza il Giudice del Lavoro di Trieste ha disapplicato la collocazione in cassa integrazione di una lavoratrice che dal febbraio 2013 non aveva ricevuto alcuna rotazione con gli altri dipendenti di pari professionalità. La lavoratrice si era infatti rivolta a questo studio lamentando sia la sua individuazione quale persona da collocare in cassa integrazione frutto di una discriminazione, sia la mancata rotazione. Ne è conseguita la condanna della società datrice di lavoro a corrispondere alla ricorrente l'intera retribuzione che avrebbe percepito se non fosse mai stata collocata in CGIS. 

Concorso pubblico comparto scuola - Ordinanza Tribunale di Trieste dicembre 2012 - discriminatoria l'esclusione dei cittadini extracomuniari

Il Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, ha accertato la natura discriminatoria della previsione della cittadinanza italiana come requisito generale di inserimento nelle graduatorie di terzia fascia di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, ordinando all'amministrazione resistente di inserire la ricorrente nelle citate graduatorie di terza fascia per il triennio 2011-2014.

Il Giudice ha pertanto dichiarato illegittimo il requisito della cittadinanza italiana, riconoscendo parità di accesso al pubblico impiego anche per i cittadini non comunitari.

Annullato avviso di addebito INPS - Tribunale di Trieste - Sezione Lavoro, gennaio 2014

La sentenza è stata emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste a favore di un contribuente vistosi recapitare un avviso di addebito INPS a titolo di asserito omesso versamento di contributi previdenziali relativi ad un maggior credito accertato dall'Agenzia delle Entrate. In particolare il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste ha dichiarato l'insussistenza della pretesa creditoria dell'INPS in quanto la definizione tramite condono in sede tributaria della lite fiscale non determina la definitività della pretesa erariale. 

Lincenziamento per giustificato motivo oggettivo - cartelle di pagamento - Corte d'Appello di Trieste, sezione lavoro, 17.02.2014

Con la sentenza in oggetto la Corte d'Appello ha accolto la tesi difensiva apprestata per un'azienda che si era vista recapitare cartelle per debiti contributivi INPS per circa 90.000,00 euro e, a fronte della crisi e della contrazione di clientela, aveva deciso di operare un licenziamento per contenere i costi del personale. Le rimostranze del dipendente licenziato riguardavano la "prevedibilità" dell'esposizione debitoria in quanto le cartelle esattoriali giungevano per debiti maturati in passato. La tesi difensiva adottata da questa difesa ed accolta dalla Corte ha però evidenziato come solo con l'emissione della cartella di pagamento il debito assume consistenza e certezza e impone quindi al datore delle scelte gestionali tali da legittimare anche un licenziamento.

Convengo 2023

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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore

al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato

dal Comune di Trieste

News

Trasporti Internazionali e ritardo - Tribunale di Udine - sentenza 79/2022

Con sentenza n. 79/2022 il Tribunale di Udine, aderendo alla tesi sostenuta dal nostro Studio Legale, ha confermato che in materia di trasporto internazionale, soggetta alla Convenzione di Ginevra del 19.05.1956, il termine decadenziale e prescrizionale per far valere il diritto al risarcimento dei danni dipendenti dall'esecuzione del trasporto opera anche per i danni da ritardo e non soltanto per i danni materiali al carico.

E'stato dunque riconosciuto il pieno diritto della Società di trasporto a vedersi riconosciuti i compensi per il trasporto eseguito, maggiorati dei costi accessori (di scorta per trasporto eccezionale) e degli interessi moratori ex dl 231/02, in quanto il mittente - condannato al pagamento - non avea fatto riserva nei termini di cui alla sopra indicata convenzione. Non è stato dunque neppure necessario vagliare i motivi e l'imputabilità del ritardo, poichè in assenza di tempestiva riserva ogni contestazione avversaria è risultata irrimediabilmente preclusa.

Si tratta di un importante arresto giurisprudenziale destinato a costituire precedente, in quanto la Giurisprudenza si era finora soffermata su ipotesi di danno al carico e di danno materiale, più che di decadenza in caso di mero ritardo sulle tempistiche prestabilite.

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