Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio                             

Mobbing e licenziamento - sentenza 143/2025 Tribunale di Trieste

Il Tribunale di Trieste (143/25) ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un direttore amm.vo, rappresentato dal nostro Studio, accertando altresì la sussistenza del mobbing. Nelle motivazioni, il giudice del #lavoro evidenzia che si inseriscono in un contesto mobbizzante: - l’esercizio reiterato del potere disciplinare senza rispettare il principio di proporzionalità - l'emarginazione del lavoratore - la mancanza di tutela datoriale ex art. 2087 c.c. - la modifica di prassi pluridecennale in danno del dipendente - la revoca di assegni. Ne deriva il diritto della lavoratrice al risarcimento dei dedotti danni alla salute, nonché a quelli derivanti dalla lesione del fondamentale diritto di esplicazione della personalità della dipendente e la connessa lesione anche all’immagine ed identità professionale che deve imputarsi alla condotta pregiudizievole del datore di lavoro.

Convengo 2023

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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore

al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato

dal Comune di Trieste

News

Trasporti Internazionali e ritardo - Tribunale di Udine - sentenza 79/2022

Con sentenza n. 79/2022 il Tribunale di Udine, aderendo alla tesi sostenuta dal nostro Studio Legale, ha confermato che in materia di trasporto internazionale, soggetta alla Convenzione di Ginevra del 19.05.1956, il termine decadenziale e prescrizionale per far valere il diritto al risarcimento dei danni dipendenti dall'esecuzione del trasporto opera anche per i danni da ritardo e non soltanto per i danni materiali al carico.

E'stato dunque riconosciuto il pieno diritto della Società di trasporto a vedersi riconosciuti i compensi per il trasporto eseguito, maggiorati dei costi accessori (di scorta per trasporto eccezionale) e degli interessi moratori ex dl 231/02, in quanto il mittente - condannato al pagamento - non avea fatto riserva nei termini di cui alla sopra indicata convenzione. Non è stato dunque neppure necessario vagliare i motivi e l'imputabilità del ritardo, poichè in assenza di tempestiva riserva ogni contestazione avversaria è risultata irrimediabilmente preclusa.

Si tratta di un importante arresto giurisprudenziale destinato a costituire precedente, in quanto la Giurisprudenza si era finora soffermata su ipotesi di danno al carico e di danno materiale, più che di decadenza in caso di mero ritardo sulle tempistiche prestabilite.

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