Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio                             

Risarcimento per demansionamento anche se è stata la lavoratrice a chiedere una diversa sede. Corte d'Appello di Trieste, 10 maggio 2018

Il Tribunale di Trieste aveva respinto la domanda di risarcimento di una lavoratrice che, a fronte di un trasferimento concordato in una nuova sede, si era vista sottratte le mansioni di competenza e di coordinamento con le quali era stata assunta. A seguito di ricorso in appello è invece stato affermato il principio del diritto alle mansioni come stabilito dall'art. 2103 c.c., soprattutto prima della riforma, ed è stato quindi riconosciuto un risarcimento alla lavoratrice proporzionato alla sua retribuzione ed al periodo per il quale si è protratta l'azione di demansionamento nel corso della quale la lavoratrice era applicata a mansioni inferiori.

Illegittimo il licenziamento del lavoratore se il CCNL non prevede il recesso per la mancanza contestata. Corte d'Appello di Trieste 6.12.2017

La Corte d'Appello di Trieste, confermando quanto deciso in primo grado dal Tribunale di Gorizia, ha riconosciuto il diritto alla reintegra nel posto di lavoro del dipendente che era stato licenziato con l'accusa di aver abbandonato il posto di lavoro, poichè il contratto collettivo applicabile (nel caso di specie metalmeccanici) prevede per quel comportamento soltanto sanzioni conservative del posto di lavoro.

Valore probatorio della diffida accertativa - Trib. Trieste Sezione Lavoro 21.11.2016

Al fine della prova di un rapporto di lavoro non regolarizzato, la diffida accertativa della DTL concorre assieme alle altre prove al fine di determinar eil diritto del lavoratore alla regolarizzazione del rapporto. Nel caso di specie è stata integrata dalla richiesta di interpello formale, al quale il legale rappresentante della società datrice di lavoro non si è presentato, cosicchè il Giudice ha accertato il periodo di lavoro "in nero", quantificandone i compensi conformemente all'atto della Direzione Territoriale del Lavoro.

Va provata l'effettivo rapporto di subordinazione - Tribunale di Trieste sezione lavoro 23.06.2016

Non è sufficiente la generica allegazione che un rapporto si sia sviluppato presso diverse società con identica sede perchè una di esse venga condannata a riconoscere le spettanze retributive di una lavoratrice, dovendosi provare il rapporto effettivamente intervenuto con la predetta società. In questi termini è stato respinto il ricorso diretto ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato presso azienda assistita da questo studio legale.

Diritto al minimo costituzionalmente garantito e giurisdizione italiana - Tribunale di Trieste, sez. Lavoro 16.11.2016

Sussiste la giurisdizione italiana per quanto riguarda il rapporto di lavoro sorto con una ditta straniera, che però abbia in concreto avuto svuiluppo in Italia (si trattava di autotrasportatore che iniziava i viaggi sempre dall'Italia, pur con destinazione estera).

Al contempo in difetto di previsione contrattuale conforme alla normativa italiana, il rapporto va ricondotto ad un rapporto a tempo indeterminato e pertanto il trattamento economico va integrato con quanto percepito ed il minimo costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost.

Convengo 2023

lavoro-sportivo-opportunita-e-vincoli-183240

Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore

al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato

dal Comune di Trieste

News

Discriminazione accesso a concorso personale amministrativo scolastico - Ordinanza Tribunale di Trieste dicembre 2012

Il Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, ha accertato la natura discriminatoria della previsione della cittadinanza italiana come requisito generale di inserimento nelle graduatorie di terzia fascia di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, ordinando all'amministrazione resistente di inserire la ricorrente nelle citate graduatorie di terza fascia per il triennio 2011-2014.

Il Giudice ha pertanto dichiarato illegittimo il requisito della cittadinanza italiana, riconoscendo parità di accesso al pubblico impiego anche per i cittadini non comunitari.

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