Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio
Nell'ambito di una complessa vicenda disciplinare la Corte d'Appello giuliana evidenzia come soltanto a determinati soggetti in cui l'indirizzo pe risulta da registri certificati, la comunicazione pec assolve lo stesso scopo della raccomandata.
Nella fattispecie, dunque, l'invio della pec da parte di ente previdenziale a lavoratore non è stato ritenuto probatorio della avvenuta ricezione della comunicazione.
Una lavoratrice, formalmente socia di una società che gestisce una estetica, ha ottenutoil riconoscimento di quello che in realtà era a tutti gli effetti un rapporto di lavoro subordinato, con la conseguente condanna della società a pagarl le retribuzioni maturate, comprensive di TFR e mensilità supplementari, oltre ad interessi e rivalutazione.
Il Tribunale di Trieste aveva respinto la domanda di risarcimento di una lavoratrice che, a fronte di un trasferimento concordato in una nuova sede, si era vista sottratte le mansioni di competenza e di coordinamento con le quali era stata assunta. A seguito di ricorso in appello è invece stato affermato il principio del diritto alle mansioni come stabilito dall'art. 2103 c.c., soprattutto prima della riforma, ed è stato quindi riconosciuto un risarcimento alla lavoratrice proporzionato alla sua retribuzione ed al periodo per il quale si è protratta l'azione di demansionamento nel corso della quale la lavoratrice era applicata a mansioni inferiori.
La Corte d'Appello di Trieste, confermando quanto deciso in primo grado dal Tribunale di Gorizia, ha riconosciuto il diritto alla reintegra nel posto di lavoro del dipendente che era stato licenziato con l'accusa di aver abbandonato il posto di lavoro, poichè il contratto collettivo applicabile (nel caso di specie metalmeccanici) prevede per quel comportamento soltanto sanzioni conservative del posto di lavoro.
Al fine della prova di un rapporto di lavoro non regolarizzato, la diffida accertativa della DTL concorre assieme alle altre prove al fine di determinar eil diritto del lavoratore alla regolarizzazione del rapporto. Nel caso di specie è stata integrata dalla richiesta di interpello formale, al quale il legale rappresentante della società datrice di lavoro non si è presentato, cosicchè il Giudice ha accertato il periodo di lavoro "in nero", quantificandone i compensi conformemente all'atto della Direzione Territoriale del Lavoro.

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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore
al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato
dal Comune di Trieste
Il Giudice marchigiano con sentenza del 4 marzo 2022 accoglie l'opposizione a sanzione amministrativa comminata ad un trasportatore comunitario che aveva eseguito un trasporto in regime di c.d. cabotaggio entro i 7 giorni dall'ingresso in Italia.
In particolare il Giudice, che nell'immediatezza dell'opposizione aveva già sospeso il fermo amministrativo sussitendone i requisiti di preiculum e fumus, rilevato che il ricorrente ha dimostrato attraverso idonea documentazione (tracciati gps e cmr) la data di ingresso in Italia il giorno antecedente a quello della sanzione, ha accolto la censura relativa al difetto di difesa in sede di accertamento per assenza di un interprete, tenuto conto che l'autista straniero non aveva potuto comprendere le richieste degli agenti al fine di esibire la documentazione necessaria, che era già a bordo del mezzo fermato.

