Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio
Nell'ambito di una complessa vicenda disciplinare la Corte d'Appello giuliana evidenzia come soltanto a determinati soggetti in cui l'indirizzo pe risulta da registri certificati, la comunicazione pec assolve lo stesso scopo della raccomandata.
Nella fattispecie, dunque, l'invio della pec da parte di ente previdenziale a lavoratore non è stato ritenuto probatorio della avvenuta ricezione della comunicazione.
Una lavoratrice, formalmente socia di una società che gestisce una estetica, ha ottenutoil riconoscimento di quello che in realtà era a tutti gli effetti un rapporto di lavoro subordinato, con la conseguente condanna della società a pagarl le retribuzioni maturate, comprensive di TFR e mensilità supplementari, oltre ad interessi e rivalutazione.
Il Tribunale di Trieste aveva respinto la domanda di risarcimento di una lavoratrice che, a fronte di un trasferimento concordato in una nuova sede, si era vista sottratte le mansioni di competenza e di coordinamento con le quali era stata assunta. A seguito di ricorso in appello è invece stato affermato il principio del diritto alle mansioni come stabilito dall'art. 2103 c.c., soprattutto prima della riforma, ed è stato quindi riconosciuto un risarcimento alla lavoratrice proporzionato alla sua retribuzione ed al periodo per il quale si è protratta l'azione di demansionamento nel corso della quale la lavoratrice era applicata a mansioni inferiori.
La Corte d'Appello di Trieste, confermando quanto deciso in primo grado dal Tribunale di Gorizia, ha riconosciuto il diritto alla reintegra nel posto di lavoro del dipendente che era stato licenziato con l'accusa di aver abbandonato il posto di lavoro, poichè il contratto collettivo applicabile (nel caso di specie metalmeccanici) prevede per quel comportamento soltanto sanzioni conservative del posto di lavoro.
Al fine della prova di un rapporto di lavoro non regolarizzato, la diffida accertativa della DTL concorre assieme alle altre prove al fine di determinar eil diritto del lavoratore alla regolarizzazione del rapporto. Nel caso di specie è stata integrata dalla richiesta di interpello formale, al quale il legale rappresentante della società datrice di lavoro non si è presentato, cosicchè il Giudice ha accertato il periodo di lavoro "in nero", quantificandone i compensi conformemente all'atto della Direzione Territoriale del Lavoro.

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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore
al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato
dal Comune di Trieste
Con sentenza n. 79/2022 il Tribunale di Udine, aderendo alla tesi sostenuta dal nostro Studio Legale, ha confermato che in materia di trasporto internazionale, soggetta alla Convenzione di Ginevra del 19.05.1956, il termine decadenziale e prescrizionale per far valere il diritto al risarcimento dei danni dipendenti dall'esecuzione del trasporto opera anche per i danni da ritardo e non soltanto per i danni materiali al carico.
E'stato dunque riconosciuto il pieno diritto della Società di trasporto a vedersi riconosciuti i compensi per il trasporto eseguito, maggiorati dei costi accessori (di scorta per trasporto eccezionale) e degli interessi moratori ex dl 231/02, in quanto il mittente - condannato al pagamento - non avea fatto riserva nei termini di cui alla sopra indicata convenzione. Non è stato dunque neppure necessario vagliare i motivi e l'imputabilità del ritardo, poichè in assenza di tempestiva riserva ogni contestazione avversaria è risultata irrimediabilmente preclusa.
Si tratta di un importante arresto giurisprudenziale destinato a costituire precedente, in quanto la Giurisprudenza si era finora soffermata su ipotesi di danno al carico e di danno materiale, più che di decadenza in caso di mero ritardo sulle tempistiche prestabilite.

