Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio
Le trattenute previdenziali, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore sono previste dall'art. 19 n. 218 del 1952 in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza: ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore). Ne consegue che è stata accolta la tesi difensiva volta ad ottenere la condanna al pagamento delle buste paga al lordo di trattenute e contributi in caso di ritardo nell'erogazione.
Con recente sentenza il Giudice del Lavoro di Trieste ha disapplicato la collocazione in cassa integrazione di una lavoratrice che dal febbraio 2013 non aveva ricevuto alcuna rotazione con gli altri dipendenti di pari professionalità. La lavoratrice si era infatti rivolta a questo studio lamentando sia la sua individuazione quale persona da collocare in cassa integrazione frutto di una discriminazione, sia la mancata rotazione. Ne è conseguita la condanna della società datrice di lavoro a corrispondere alla ricorrente l'intera retribuzione che avrebbe percepito se non fosse mai stata collocata in CGIS.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, ha accertato la natura discriminatoria della previsione della cittadinanza italiana come requisito generale di inserimento nelle graduatorie di terzia fascia di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, ordinando all'amministrazione resistente di inserire la ricorrente nelle citate graduatorie di terza fascia per il triennio 2011-2014.
Il Giudice ha pertanto dichiarato illegittimo il requisito della cittadinanza italiana, riconoscendo parità di accesso al pubblico impiego anche per i cittadini non comunitari.
La sentenza è stata emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste a favore di un contribuente vistosi recapitare un avviso di addebito INPS a titolo di asserito omesso versamento di contributi previdenziali relativi ad un maggior credito accertato dall'Agenzia delle Entrate. In particolare il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste ha dichiarato l'insussistenza della pretesa creditoria dell'INPS in quanto la definizione tramite condono in sede tributaria della lite fiscale non determina la definitività della pretesa erariale.
Con la sentenza in oggetto la Corte d'Appello ha accolto la tesi difensiva apprestata per un'azienda che si era vista recapitare cartelle per debiti contributivi INPS per circa 90.000,00 euro e, a fronte della crisi e della contrazione di clientela, aveva deciso di operare un licenziamento per contenere i costi del personale. Le rimostranze del dipendente licenziato riguardavano la "prevedibilità" dell'esposizione debitoria in quanto le cartelle esattoriali giungevano per debiti maturati in passato. La tesi difensiva adottata da questa difesa ed accolta dalla Corte ha però evidenziato come solo con l'emissione della cartella di pagamento il debito assume consistenza e certezza e impone quindi al datore delle scelte gestionali tali da legittimare anche un licenziamento.
Con ordinanza del 28.04.2014, pubblicata il 30.04.2014, il Tribunale di Trieste ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria in ragione dell'attuale situazione di pericolosità del conflitto tra il ceppo sciita, cui appartiene il ricorrente, ed il ceppo sunnita, come risultante dai recenti report internazionali.
Questa decisione si pone sulla scia di altre decisioni ottenute dallo studio nel 2013 per analoghe situazioni di soggetti perseguitati per ragioni politiche o religiose.
Lo Studio collabora stabilmente con il Centro Informativo per l'Immigrazione della Provincia di Trento.