Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio                             

Corte d'Appello di Trieste - licenziamento e reintegra

Con sentenza pubblicata il 2 maggio 2024 la Corte d'Appello di Trieste, sezione lavoro conferma il diritto alla tutela reintegratoria in favore di una lavoratrice assistita dal nostro Studio.
La Corte ribadisce che nel caso in cui la recidiva assuma natura di elemento costitutivo della fattispecie disciplinare, la sua mancata preventiva contestazione comporti l'insussistenza del fatto contestato, con conseguente illegittimità del  licenziamento e accesso al rimedio della reintegra di cui all'art. 3 comma 2 del hashtag#JobsAct (d.lgs.23/15).

Convengo 2023

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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore

al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato

dal Comune di Trieste

News

Trasporti Internazionali e ritardo - Tribunale di Udine - sentenza 79/2022

Con sentenza n. 79/2022 il Tribunale di Udine, aderendo alla tesi sostenuta dal nostro Studio Legale, ha confermato che in materia di trasporto internazionale, soggetta alla Convenzione di Ginevra del 19.05.1956, il termine decadenziale e prescrizionale per far valere il diritto al risarcimento dei danni dipendenti dall'esecuzione del trasporto opera anche per i danni da ritardo e non soltanto per i danni materiali al carico.

E'stato dunque riconosciuto il pieno diritto della Società di trasporto a vedersi riconosciuti i compensi per il trasporto eseguito, maggiorati dei costi accessori (di scorta per trasporto eccezionale) e degli interessi moratori ex dl 231/02, in quanto il mittente - condannato al pagamento - non avea fatto riserva nei termini di cui alla sopra indicata convenzione. Non è stato dunque neppure necessario vagliare i motivi e l'imputabilità del ritardo, poichè in assenza di tempestiva riserva ogni contestazione avversaria è risultata irrimediabilmente preclusa.

Si tratta di un importante arresto giurisprudenziale destinato a costituire precedente, in quanto la Giurisprudenza si era finora soffermata su ipotesi di danno al carico e di danno materiale, più che di decadenza in caso di mero ritardo sulle tempistiche prestabilite.

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