Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Trieste ha accolto le difese presentate nell'interesse di un datore di lavoro, di fronte alle pretese di un ex collaboratore occasionale che chiedeva l'accertamento di un rapporto di lavoro dipendente con le conseguenti differenze retributive e contributive. L'azienda ha contestato l'esistenza e la qualificazione del rapporto, mentre l'attore non ha offerto idonea prova circa le proprie pretese. Il Giudica ha ribadito il costante principio di onere della prova a carico del lavoratore che pretenda un accertamento.
La Corte d'Appello di Trieste ha ribaltato la decisione del Tribunale giuliano che aveva negato il driitto all'aspettativa ad una dipendente del Ministero dell'Istruzione (ai sensi dell'art. 17 del CCNL di settore). In particolare, mentr nel giudizio di primo grado si era dato rilievo alla tesi del Ministero, in appello la lavoratrice ha ottenuto il diritto all'aspettativa sulla base dle principio che l'aspettativa (aggiuntiva rispetto al periodo di comporto) è un diritto soggettivo del lavoratore che va concesso sulla base della sola sussistenza dei gravi motivi (nel caso esaminato una malattia con effetti inabilitanti in riferimento all'espletamento delle mansioni di segreteria), senza facoltà discrezionale del datore di lavoro di scegliere se concedere o meno l'aspettativa.
L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. di cassa. Quanto poi alle ritenute previdenziali, la norma che consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione opera solo nel caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo. Con sentenza del marzo 2014 il Tribunale di Udine ha pertanto accolto la tesi difensiva apprestata per il lavoratore assistito, al fine di ottenere anche i contributi e l'irpef non versate dal datore.
Il Tribunale di Trieste ha stabilito l'illegittimità del licenziamento di un dipendente per il fatto di aver svolto altra attività lavorativa durante il periodo di infortunio, senza la necessaria autorizzazione aziendale, pregiudicando e ritardando così la sua guarigione. La giurisprudenza ha più volte affermato come il comportamento doloso o fraudolento del lavoratore che svolge un’altra attività lavorativa, è sanzionabile con la destituzione, soltanto nell’ipotesi in cui vi sia la prova della simulazione della malattia, Nel caso di specie, tuttavia, non solo la malattia era veritiera, ma le attività svolte erano sostanzialmente ininfluenti ai fini della guarigione.

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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore
al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato
dal Comune di Trieste
Con sentenza n. 79/2022 il Tribunale di Udine, aderendo alla tesi sostenuta dal nostro Studio Legale, ha confermato che in materia di trasporto internazionale, soggetta alla Convenzione di Ginevra del 19.05.1956, il termine decadenziale e prescrizionale per far valere il diritto al risarcimento dei danni dipendenti dall'esecuzione del trasporto opera anche per i danni da ritardo e non soltanto per i danni materiali al carico.
E'stato dunque riconosciuto il pieno diritto della Società di trasporto a vedersi riconosciuti i compensi per il trasporto eseguito, maggiorati dei costi accessori (di scorta per trasporto eccezionale) e degli interessi moratori ex dl 231/02, in quanto il mittente - condannato al pagamento - non avea fatto riserva nei termini di cui alla sopra indicata convenzione. Non è stato dunque neppure necessario vagliare i motivi e l'imputabilità del ritardo, poichè in assenza di tempestiva riserva ogni contestazione avversaria è risultata irrimediabilmente preclusa.
Si tratta di un importante arresto giurisprudenziale destinato a costituire precedente, in quanto la Giurisprudenza si era finora soffermata su ipotesi di danno al carico e di danno materiale, più che di decadenza in caso di mero ritardo sulle tempistiche prestabilite.

