Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio                             

Crediti di lavoro e trattenute contributive - Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, 11.03.2014

L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. di cassa. Quanto poi alle ritenute previdenziali, la norma che consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione opera solo nel caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo. Con sentenza del marzo 2014 il Tribunale di Udine ha pertanto accolto la tesi difensiva apprestata per il lavoratore assistito, al fine di ottenere anche i contributi e l'irpef non versate dal datore.

Licenziamento per svolgimento attività durante la malattia - illegittimità - Tribunale di Trieste 2010 e CDA Trieste 2012

Il Tribunale di Trieste ha stabilito l'illegittimità del licenziamento di un dipendente per il fatto di aver svolto altra attività lavorativa durante il periodo di infortunio, senza la necessaria autorizzazione aziendale, pregiudicando e ritardando così la sua guarigione. La giurisprudenza ha più volte affermato come il comportamento doloso o fraudolento del lavoratore che svolge un’altra attività lavorativa, è sanzionabile con la destituzione, soltanto nell’ipotesi in cui vi sia la prova della simulazione della malattia, Nel caso di specie, tuttavia, non solo la malattia era veritiera, ma le attività svolte erano sostanzialmente ininfluenti ai fini della guarigione.

Tempo tuta - Tribunale di Gorizia - Sentenza 19.07.2012

Il Tribunale di Gorizia, sezione Lavoro, ha stabilito il diritto dei dipendenti ad essere retibuiti quando vi sia l'obbligo di indossare la tuta da lavoro fornito dall'azienda presso i locali aziendali. Tale diritto è limitato al tempo strettamente necessario ad indossare gli indumenti e spostarsi dai locali spogliatoio alla postazione lavorativa. E'stata pertanto dichiarata illegittima la condotta del datore di lavoro di far decorrere l'inizio dell'attività lavorativa dall'accesso all'interno del reparto di competenza, anzichè dall'ingresso in azienda. Va sottolineato come la sentenza ottenuta nel Foro Isontino si ponga in contrasto con una sentenza emessa su questione identica dal Tribunale di Trieste.
 

Convengo 2023

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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore

al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato

dal Comune di Trieste

News

Protezione umanitaria per cittadino del Pakistan - Tribunale di Trieste 30 aprile 2014

Con ordinanza del 28.04.2014, pubblicata il 30.04.2014, il Tribunale di Trieste ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria in ragione dell'attuale situazione di pericolosità del conflitto tra il ceppo sciita, cui appartiene il ricorrente, ed il ceppo sunnita, come risultante dai recenti report internazionali.

Questa decisione si pone sulla scia di altre decisioni ottenute dallo studio nel 2013 per analoghe situazioni di soggetti perseguitati per ragioni politiche o religiose.

Lo Studio collabora stabilmente con il Centro Informativo per l'Immigrazione della Provincia di Trento.

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