Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio                             

Opposizione a ordinanza ingiunzione -Tribunale di Trieste, sez. lavoro, 27 luglio 2020

Opposizione a ordinanza ingiunzione - Trib.Trieste 27.07.2020

La contraddizione tra le testimonianze, tenuto conto della mancata presentazione all'audizione personale della lavoratrice interessata dal preteso lavoro irregolare e dellassenza di precisi elementi di riscontro, non consente di ricostruire adeguatamente i fatti e, quindi, alla luce dellart.6 co. 11 D.lvo 150/2011, il quale stabilisce che ”il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente”, la sanzione va annullata.

La comunicazione a mezzo pec nei rapporti con i privati - Corte d'Appello di Trieste, sez. lavoro, 1 marzo 2022

Nell'ambito di una complessa vicenda disciplinare la Corte d'Appello giuliana evidenzia come soltanto a determinati soggetti in cui l'indirizzo pe risulta da registri certificati, la comunicazione pec assolve lo stesso scopo della raccomandata.

Nella fattispecie, dunque, l'invio della pec da parte di ente previdenziale a lavoratore non è stato ritenuto probatorio della avvenuta ricezione della comunicazione.

La qualità di socio non preclude l'accertamento di un rapporto di lavoro. Tribunale di Trieste, 3 maggio 2018

Una lavoratrice, formalmente socia di una società che gestisce una estetica, ha ottenutoil riconoscimento di quello che in realtà era a tutti gli effetti un rapporto di lavoro subordinato, con la conseguente condanna della società a pagarl le retribuzioni maturate, comprensive di TFR e mensilità supplementari, oltre ad interessi e rivalutazione.

Risarcimento per demansionamento anche se è stata la lavoratrice a chiedere una diversa sede. Corte d'Appello di Trieste, 10 maggio 2018

Il Tribunale di Trieste aveva respinto la domanda di risarcimento di una lavoratrice che, a fronte di un trasferimento concordato in una nuova sede, si era vista sottratte le mansioni di competenza e di coordinamento con le quali era stata assunta. A seguito di ricorso in appello è invece stato affermato il principio del diritto alle mansioni come stabilito dall'art. 2103 c.c., soprattutto prima della riforma, ed è stato quindi riconosciuto un risarcimento alla lavoratrice proporzionato alla sua retribuzione ed al periodo per il quale si è protratta l'azione di demansionamento nel corso della quale la lavoratrice era applicata a mansioni inferiori.

Illegittimo il licenziamento del lavoratore se il CCNL non prevede il recesso per la mancanza contestata. Corte d'Appello di Trieste 6.12.2017

La Corte d'Appello di Trieste, confermando quanto deciso in primo grado dal Tribunale di Gorizia, ha riconosciuto il diritto alla reintegra nel posto di lavoro del dipendente che era stato licenziato con l'accusa di aver abbandonato il posto di lavoro, poichè il contratto collettivo applicabile (nel caso di specie metalmeccanici) prevede per quel comportamento soltanto sanzioni conservative del posto di lavoro.

Convengo 2023

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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore

al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato

dal Comune di Trieste

News

Operatore telefonico condannato al risarcimento - Tribunale di Trieste 1.10.2013

Con Sentenza del 1 ottobre 2013 il Tribunale di Trieste ha accolto le pretese di un cittadino nei confronti di un operatore di telefonia per l'inadempimento del contratto stipulato tramite call center telefonico. In particolare il cliente aveva lamentato il malfunzionamento della linea fax, la scarsa ricezione da parte dell'utenza mobile ed aveva pertanto chiesto il risarcimento del danno, aggravato dall'impossibilità di ottenere la migrazione ad altro operatore telefonico per problemi tecnici di coordinamento tra i due operatori.

Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, ha riconosciuto al consumatore sia il risarcimento previsto dalla carta dei servizi della compagnia telefonica, sia un'ulteriore importo di euro 1000,00 oltre interessi per danni non patrimoniali.

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