Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio
Il Tribunale di Trieste ha ridotto al minimo edittale la sanzione per lavoro irregolare, relativamente ad un periodo molto breve (una sola giornata) considerando i due parametri di riferimento: ovvero il numero dei lavoratori irregolari e la durata del loro illecito impiego (da un giorno a trenta giorni). Afferma il Giudice: Ebbene, nel caso di specie, fermo restando che si tratta di un solo lavoratore coinvolto, le evidenze di giudizio depongono per la necessità di ridurre al minimo edittale la sanzione da irrogare, in quanto l'Ispettorato, soggetto sul quale incombeva l'onere ex art. 2697 c.c., non ha nemmeno allegato, prima ancora che provato, l'impiego irregolare del lavoratore in questione per giornate ulteriori rispetto a quella nel quale è stato effettuato l'accertamento
Con sentenza 95/2023 pubblicata il 13.07.2023 ilTribunale di Trieste - sezione lavoro - ha dichiarato illegittima "la riduzione dei periodi maturati sulla base del versamento del contributo minimo a fronte di un contestato maggior reddito del contribuente".
❗️Viene così riconosciuto in sede giudiziale il diritto della ricorrente, assistita dagli avvocati Matteo Belli e Francesca Marchetti, alla pensione con decorrenza dal 2019, anno in cui le era stata negata dall'ente hashtag#previdenziale, benché avesse sempre versato i contributi sul minimale contributivo nella gestione commercianti.
Con sentenza pubblicata il 2 maggio 2024 la Corte d'Appello di Trieste, sezione lavoro conferma il diritto alla tutela reintegratoria in favore di una lavoratrice assistita dal nostro Studio.
La Corte ribadisce che nel caso in cui la recidiva assuma natura di elemento costitutivo della fattispecie disciplinare, la sua mancata preventiva contestazione comporti l'insussistenza del fatto contestato, con conseguente illegittimità del licenziamento e accesso al rimedio della reintegra di cui all'art. 3 comma 2 del hashtag#JobsAct (d.lgs.23/15).
Con sentenza n. 179 pubblica il 27.03.2024 la Corte d'Appello di Trieste Sezione Lavoro ha ridotto la sanzione comminata dall'ITL ad una ha azienda assistita dal nostro Studio per due distinti periodi di lavoro di un collaboratore, ritenuto dipendente, senza la preventiva comunicazione di instaurazione dei rapporti.
Opposizione a ordinanza ingiunzione - Trib.Trieste 27.07.2020
La contraddizione tra le testimonianze, tenuto conto della mancata presentazione all'audizione personale della lavoratrice interessata dal preteso lavoro irregolare e dell’assenza di precisi elementi di riscontro, non consente di ricostruire adeguatamente i fatti e, quindi, alla luce dell’art.6 co. 11 D.lvo 150/2011, il quale stabilisce che ”il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente”, la sanzione va annullata.
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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore
al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato
dal Comune di Trieste
Il Giudice di Pace di Trieste con sentenza del 6.09.2014 accerta il diritto di una commercialista al pagamento della propria parcella.La titolare di una ditta a seguito di una consulenza molto complessa aveva infatti deciso di ultimare le operazioni di cessione dell'azienda con altro pofessionista e si era opposta alle richieste di pagamento della commericalista che l'aveva seguita in precedenza, impugnando il decreto ingiuntivo ottenuto sulla base della fattura della professionista. L'esecuzione della consulenza, tuttavia, era elemento sufficiente per giustificar ela richiesta di pagamento e, d'altronde, la revoca (immotivata) dell'incarico non giustifica un rifiuto di pagamento dell'attività già svolta.