Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio                             

Corte d'Appello di Trieste - licenziamento e reintegra

Con sentenza pubblicata il 2 maggio 2024 la Corte d'Appello di Trieste, sezione lavoro conferma il diritto alla tutela reintegratoria in favore di una lavoratrice assistita dal nostro Studio.
La Corte ribadisce che nel caso in cui la recidiva assuma natura di elemento costitutivo della fattispecie disciplinare, la sua mancata preventiva contestazione comporti l'insussistenza del fatto contestato, con conseguente illegittimità del  licenziamento e accesso al rimedio della reintegra di cui all'art. 3 comma 2 del hashtag#JobsAct (d.lgs.23/15).

Lavoro nero - maxi sanzione

Con sentenza n. 179 pubblica il 27.03.2024 la Corte d'Appello di Trieste Sezione Lavoro ha ridotto la sanzione comminata dall'ITL ad una ha azienda assistita dal nostro Studio per due distinti periodi di lavoro di un collaboratore, ritenuto dipendente, senza la preventiva comunicazione di instaurazione dei rapporti.

Opposizione a ordinanza ingiunzione -Tribunale di Trieste, sez. lavoro, 27 luglio 2020

Opposizione a ordinanza ingiunzione - Trib.Trieste 27.07.2020

La contraddizione tra le testimonianze, tenuto conto della mancata presentazione all'audizione personale della lavoratrice interessata dal preteso lavoro irregolare e dellassenza di precisi elementi di riscontro, non consente di ricostruire adeguatamente i fatti e, quindi, alla luce dellart.6 co. 11 D.lvo 150/2011, il quale stabilisce che ”il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente”, la sanzione va annullata.

La comunicazione a mezzo pec nei rapporti con i privati - Corte d'Appello di Trieste, sez. lavoro, 1 marzo 2022

Nell'ambito di una complessa vicenda disciplinare la Corte d'Appello giuliana evidenzia come soltanto a determinati soggetti in cui l'indirizzo pe risulta da registri certificati, la comunicazione pec assolve lo stesso scopo della raccomandata.

Nella fattispecie, dunque, l'invio della pec da parte di ente previdenziale a lavoratore non è stato ritenuto probatorio della avvenuta ricezione della comunicazione.

La qualità di socio non preclude l'accertamento di un rapporto di lavoro. Tribunale di Trieste, 3 maggio 2018

Una lavoratrice, formalmente socia di una società che gestisce una estetica, ha ottenutoil riconoscimento di quello che in realtà era a tutti gli effetti un rapporto di lavoro subordinato, con la conseguente condanna della società a pagarl le retribuzioni maturate, comprensive di TFR e mensilità supplementari, oltre ad interessi e rivalutazione.

Convengo 2023

lavoro-sportivo-opportunita-e-vincoli-183240

Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore

al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato

dal Comune di Trieste

News

Operatore telefonico condannato al risarcimento - Tribunale di Trieste 1.10.2013

Con Sentenza del 1 ottobre 2013 il Tribunale di Trieste ha accolto le pretese di un cittadino nei confronti di un operatore di telefonia per l'inadempimento del contratto stipulato tramite call center telefonico. In particolare il cliente aveva lamentato il malfunzionamento della linea fax, la scarsa ricezione da parte dell'utenza mobile ed aveva pertanto chiesto il risarcimento del danno, aggravato dall'impossibilità di ottenere la migrazione ad altro operatore telefonico per problemi tecnici di coordinamento tra i due operatori.

Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, ha riconosciuto al consumatore sia il risarcimento previsto dalla carta dei servizi della compagnia telefonica, sia un'ulteriore importo di euro 1000,00 oltre interessi per danni non patrimoniali.

Copyright