Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio
Opposizione a ordinanza ingiunzione - Trib.Trieste 27.07.2020
La contraddizione tra le testimonianze, tenuto conto della mancata presentazione all'audizione personale della lavoratrice interessata dal preteso lavoro irregolare e dell’assenza di precisi elementi di riscontro, non consente di ricostruire adeguatamente i fatti e, quindi, alla luce dell’art.6 co. 11 D.lvo 150/2011, il quale stabilisce che ”il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente”, la sanzione va annullata.
Nell'ambito di una complessa vicenda disciplinare la Corte d'Appello giuliana evidenzia come soltanto a determinati soggetti in cui l'indirizzo pe risulta da registri certificati, la comunicazione pec assolve lo stesso scopo della raccomandata.
Nella fattispecie, dunque, l'invio della pec da parte di ente previdenziale a lavoratore non è stato ritenuto probatorio della avvenuta ricezione della comunicazione.
Una lavoratrice, formalmente socia di una società che gestisce una estetica, ha ottenutoil riconoscimento di quello che in realtà era a tutti gli effetti un rapporto di lavoro subordinato, con la conseguente condanna della società a pagarl le retribuzioni maturate, comprensive di TFR e mensilità supplementari, oltre ad interessi e rivalutazione.
Il Tribunale di Trieste aveva respinto la domanda di risarcimento di una lavoratrice che, a fronte di un trasferimento concordato in una nuova sede, si era vista sottratte le mansioni di competenza e di coordinamento con le quali era stata assunta. A seguito di ricorso in appello è invece stato affermato il principio del diritto alle mansioni come stabilito dall'art. 2103 c.c., soprattutto prima della riforma, ed è stato quindi riconosciuto un risarcimento alla lavoratrice proporzionato alla sua retribuzione ed al periodo per il quale si è protratta l'azione di demansionamento nel corso della quale la lavoratrice era applicata a mansioni inferiori.
La Corte d'Appello di Trieste, confermando quanto deciso in primo grado dal Tribunale di Gorizia, ha riconosciuto il diritto alla reintegra nel posto di lavoro del dipendente che era stato licenziato con l'accusa di aver abbandonato il posto di lavoro, poichè il contratto collettivo applicabile (nel caso di specie metalmeccanici) prevede per quel comportamento soltanto sanzioni conservative del posto di lavoro.
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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore
al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato
dal Comune di Trieste
Con ordinanza del 28.04.2014, pubblicata il 30.04.2014, il Tribunale di Trieste ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria in ragione dell'attuale situazione di pericolosità del conflitto tra il ceppo sciita, cui appartiene il ricorrente, ed il ceppo sunnita, come risultante dai recenti report internazionali.
Questa decisione si pone sulla scia di altre decisioni ottenute dallo studio nel 2013 per analoghe situazioni di soggetti perseguitati per ragioni politiche o religiose.
Lo Studio collabora stabilmente con il Centro Informativo per l'Immigrazione della Provincia di Trento.