Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio
L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. di cassa. Quanto poi alle ritenute previdenziali, la norma che consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione opera solo nel caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo. Con sentenza del marzo 2014 il Tribunale di Udine ha pertanto accolto la tesi difensiva apprestata per il lavoratore assistito, al fine di ottenere anche i contributi e l'irpef non versate dal datore.
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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore
al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato
dal Comune di Trieste
Un creditore aveva azionato un credito nei confronti di una società che, prima della richiesta del decreto ingiuntivo, risultava cancellata dal registro delle imprese. A seguito dell'opposizione presentata nell'interesse dell'ex socio che si era visto notificare l'ingiunzione di pagamento, il Tribunale ha deciso di annullare il decreto ingiuntivo, illegittimamente emesso nei confronti di un soggetto giuridico inesistente.