Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio
Una lavoratrice, formalmente socia di una società che gestisce una estetica, ha ottenutoil riconoscimento di quello che in realtà era a tutti gli effetti un rapporto di lavoro subordinato, con la conseguente condanna della società a pagarl le retribuzioni maturate, comprensive di TFR e mensilità supplementari, oltre ad interessi e rivalutazione.
Il Tribunale di Trieste aveva respinto la domanda di risarcimento di una lavoratrice che, a fronte di un trasferimento concordato in una nuova sede, si era vista sottratte le mansioni di competenza e di coordinamento con le quali era stata assunta. A seguito di ricorso in appello è invece stato affermato il principio del diritto alle mansioni come stabilito dall'art. 2103 c.c., soprattutto prima della riforma, ed è stato quindi riconosciuto un risarcimento alla lavoratrice proporzionato alla sua retribuzione ed al periodo per il quale si è protratta l'azione di demansionamento nel corso della quale la lavoratrice era applicata a mansioni inferiori.
La Corte d'Appello di Trieste, confermando quanto deciso in primo grado dal Tribunale di Gorizia, ha riconosciuto il diritto alla reintegra nel posto di lavoro del dipendente che era stato licenziato con l'accusa di aver abbandonato il posto di lavoro, poichè il contratto collettivo applicabile (nel caso di specie metalmeccanici) prevede per quel comportamento soltanto sanzioni conservative del posto di lavoro.
Al fine della prova di un rapporto di lavoro non regolarizzato, la diffida accertativa della DTL concorre assieme alle altre prove al fine di determinar eil diritto del lavoratore alla regolarizzazione del rapporto. Nel caso di specie è stata integrata dalla richiesta di interpello formale, al quale il legale rappresentante della società datrice di lavoro non si è presentato, cosicchè il Giudice ha accertato il periodo di lavoro "in nero", quantificandone i compensi conformemente all'atto della Direzione Territoriale del Lavoro.
Non è sufficiente la generica allegazione che un rapporto si sia sviluppato presso diverse società con identica sede perchè una di esse venga condannata a riconoscere le spettanze retributive di una lavoratrice, dovendosi provare il rapporto effettivamente intervenuto con la predetta società. In questi termini è stato respinto il ricorso diretto ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato presso azienda assistita da questo studio legale.
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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore
al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato
dal Comune di Trieste
Con Sentenza del 1 ottobre 2013 il Tribunale di Trieste ha accolto le pretese di un cittadino nei confronti di un operatore di telefonia per l'inadempimento del contratto stipulato tramite call center telefonico. In particolare il cliente aveva lamentato il malfunzionamento della linea fax, la scarsa ricezione da parte dell'utenza mobile ed aveva pertanto chiesto il risarcimento del danno, aggravato dall'impossibilità di ottenere la migrazione ad altro operatore telefonico per problemi tecnici di coordinamento tra i due operatori.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, ha riconosciuto al consumatore sia il risarcimento previsto dalla carta dei servizi della compagnia telefonica, sia un'ulteriore importo di euro 1000,00 oltre interessi per danni non patrimoniali.