Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio                             

Tempo tuta - Tribunale di Gorizia - Sentenza 19.07.2012

Il Tribunale di Gorizia, sezione Lavoro, ha stabilito il diritto dei dipendenti ad essere retibuiti quando vi sia l'obbligo di indossare la tuta da lavoro fornito dall'azienda presso i locali aziendali. Tale diritto è limitato al tempo strettamente necessario ad indossare gli indumenti e spostarsi dai locali spogliatoio alla postazione lavorativa. E'stata pertanto dichiarata illegittima la condotta del datore di lavoro di far decorrere l'inizio dell'attività lavorativa dall'accesso all'interno del reparto di competenza, anzichè dall'ingresso in azienda. Va sottolineato come la sentenza ottenuta nel Foro Isontino si ponga in contrasto con una sentenza emessa su questione identica dal Tribunale di Trieste.
 

Convengo 2023

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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore

al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato

dal Comune di Trieste

News

Trasporti Internazionali e ritardo - Tribunale di Udine - sentenza 79/2022

Con sentenza n. 79/2022 il Tribunale di Udine, aderendo alla tesi sostenuta dal nostro Studio Legale, ha confermato che in materia di trasporto internazionale, soggetta alla Convenzione di Ginevra del 19.05.1956, il termine decadenziale e prescrizionale per far valere il diritto al risarcimento dei danni dipendenti dall'esecuzione del trasporto opera anche per i danni da ritardo e non soltanto per i danni materiali al carico.

E'stato dunque riconosciuto il pieno diritto della Società di trasporto a vedersi riconosciuti i compensi per il trasporto eseguito, maggiorati dei costi accessori (di scorta per trasporto eccezionale) e degli interessi moratori ex dl 231/02, in quanto il mittente - condannato al pagamento - non avea fatto riserva nei termini di cui alla sopra indicata convenzione. Non è stato dunque neppure necessario vagliare i motivi e l'imputabilità del ritardo, poichè in assenza di tempestiva riserva ogni contestazione avversaria è risultata irrimediabilmente preclusa.

Si tratta di un importante arresto giurisprudenziale destinato a costituire precedente, in quanto la Giurisprudenza si era finora soffermata su ipotesi di danno al carico e di danno materiale, più che di decadenza in caso di mero ritardo sulle tempistiche prestabilite.

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