Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio
Con Sentenza del 1 ottobre 2013 il Tribunale di Trieste ha accolto le pretese di un cittadino nei confronti di un operatore di telefonia per l'inadempimento del contratto stipulato tramite call center telefonico. In particolare il cliente aveva lamentato il malfunzionamento della linea fax, la scarsa ricezione da parte dell'utenza mobile ed aveva pertanto chiesto il risarcimento del danno, aggravato dall'impossibilità di ottenere la migrazione ad altro operatore telefonico per problemi tecnici di coordinamento tra i due operatori.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, ha riconosciuto al consumatore sia il risarcimento previsto dalla carta dei servizi della compagnia telefonica, sia un'ulteriore importo di euro 1000,00 oltre interessi per danni non patrimoniali.
Con sentenza recentissima è stato dichiarato il diritto di un cliente dello Studio allo status di apolide in quanto la legge del paese di provenienza, Cuba, prevede che il cittadino che si allontani all'estero e non rientri entro un deteminato periodo (6 mesi) venga dichiarato emigrante, con conseguente perdita dei diritti civili. Il Tribunale di Trieste, in composizione collegiale, ha accolto le domande consentendo così al cittadino di poter regolarizzare la propria documentazione, di poter stabilire residenza e stipulare un contratto di lavoro, confermando quanto era già stato concesso dal Giudice istruttore in sede cautelare ed urgente.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, ha accertato la natura discriminatoria della previsione della cittadinanza italiana come requisito generale di inserimento nelle graduatorie di terzia fascia di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, ordinando all'amministrazione resistente di inserire la ricorrente nelle citate graduatorie di terza fascia per il triennio 2011-2014.
Il Giudice ha pertanto dichiarato illegittimo il requisito della cittadinanza italiana, riconoscendo parità di accesso al pubblico impiego anche per i cittadini non comunitari.
Il titolo emesso dall’organo giurisdizionale di un Paese membro della Comunità Europea ha valore esecutivo in ambito comunitario. L'accertamento diviene definitivo alla luce dell’inerzia di controparte che non abbia proposto rituale opposizione nei termini di legge dinnanzi alla corte competente. L’equiparazione tra gli organi giurisdizionali comunitari in questa particolare procedura fa si che il titolo emesso abbia lo stesso valore di quello emesso nel nostro paese. Secondo tali principi, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste ha respinto l'opposizione all'esecuzione di una compagnia assicurativa che aveva contestato la validità e le spettanze di un clientche aveva ottenuto un titolo esecutivo europeo.
Con ordinanza del 28.04.2014, pubblicata il 30.04.2014, il Tribunale di Trieste ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria in ragione dell'attuale situazione di pericolosità del conflitto tra il ceppo sciita, cui appartiene il ricorrente, ed il ceppo sunnita, come risultante dai recenti report internazionali.
Questa decisione si pone sulla scia di altre decisioni ottenute dallo studio nel 2013 per analoghe situazioni di soggetti perseguitati per ragioni politiche o religiose.
Lo Studio collabora stabilmente con il Centro Informativo per l'Immigrazione della Provincia di Trento.
lavoro-sportivo-opportunita-e-vincoli-183240
Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore
al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato
dal Comune di Trieste
Con la sentenza in oggetto la Corte d'Appello ha accolto la tesi difensiva apprestata per un'azienda che si era vista recapitare cartelle per debiti contributivi INPS per circa 90.000,00 euro e, a fronte della crisi e della contrazione di clientela, aveva deciso di operare un licenziamento per contenere i costi del personale. Le rimostranze del dipendente licenziato riguardavano la "prevedibilità" dell'esposizione debitoria in quanto le cartelle esattoriali giungevano per debiti maturati in passato. La tesi difensiva adottata da questa difesa ed accolta dalla Corte ha però evidenziato come solo con l'emissione della cartella di pagamento il debito assume consistenza e certezza e impone quindi al datore delle scelte gestionali tali da legittimare anche un licenziamento.