Aspettativa per motivi di salute (Comparto Scuola): è diritto soggettivo del lavoratore - Corte d'Appello di Trieste - sezione lavoro 20.03.2014

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La Corte d'Appello di Trieste ha ribaltato la decisione del Tribunale giuliano che aveva negato il driitto all'aspettativa ad una dipendente del Ministero dell'Istruzione (ai sensi dell'art. 17 del CCNL di settore). In particolare, mentr nel giudizio di primo grado si era dato rilievo alla tesi del Ministero, in appello la lavoratrice ha ottenuto il diritto all'aspettativa sulla base dle principio che l'aspettativa (aggiuntiva rispetto al periodo di comporto) è un diritto soggettivo del lavoratore che va concesso sulla base della sola sussistenza dei gravi motivi (nel caso esaminato una malattia con effetti inabilitanti in riferimento all'espletamento delle mansioni di segreteria), senza facoltà discrezionale del datore di lavoro di scegliere se concedere o meno l'aspettativa.